Contrassegni: tutto sul “bollino” SIAE (2024)

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia dei supporti contenenti opere protette da diritto d’autore: attraverso il “bollino” SIAE, il consumatore può distinguere il prodotto legittimo da quello contraffatto, e individuare chi lo produce o commercializza.

Chi deve richiedere il contrassegno?

I produttori di supporti contenenti opere o parti di opere protette da diritto d’autore e destinati al commercio o ceduti con scopo di lucro, sono tenuti a richiedere i contrassegni dalla legge sul diritto d’autore.

Su richiesta del produttore, SIAE rilascia i bollini che andranno apposti sui supporti: è il cosiddetto “servizio di vidimazione”, che la legge italiana ha affidato a SIAE*.

*come stabilito dall’art. 181 bis della L.633/1941. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31

Bollini per i libri

La vidimazione dei libri non è richiesta dalla legge sul diritto d’autore. Anche se non è obbligatorio, apporre i bollini sui libri aiuta comunque a contrastare il fenomeno di contraffazione, perché permette di distinguere i prodotti originali da quelli che non lo sono.

In alcuni casi*, il contrassegno può essere sostituito dalla Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno**.

Ciò avviene in caso di supporti contenenti programmi utilizzati esclusivamente tramite elaboratore elettronico*** che non contengono:

  • audio o video tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive non realizzate espressamente per il programma per elaboratore
  • brani o parti di opere che superano il 50% dell’intera opera da cui sono tratti.

La Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno può essere compilata:

Ricorda che, in ogni caso, gli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi devono essere sempre assolti.

*art.181 bis, comma 3 L.633/1941

**come previsto dall’art.6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31

***disciplinati dal D.lgs. 29 dicembre 1992, n.518

L’obbligo di vidimazione non riguarda alcune categorie di supporti che per la loro particolare funzione o per delle specifiche caratteristiche non richiedono l’apposizione di contrassegni*.

Ricorda: in ogni caso, gli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi devono essere sempre assolti.

Consulta l’elenco dei supporti esenti.

*come previsto dagli artt. 5.3 e 7 del DPCM 23 febbraio 2009 n.31

La legge sul diritto d’autore prevede delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo di vidimazione:

  • Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della stessa legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte di SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493*.
  • Allo stesso modo, chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE** e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, oppure esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della da reclusione sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità***.
  • Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, o attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale****.


*art.171 ter, lett.d L.633/1941

**art.171 bis.1 L.633/1941

***art.171 bis.2 L.633/1941

****art. 174 ter L.633/1941

Com’è fatto il contrassegno?

Il contrassegno SIAE ha specifiche caratteristiche che ne impediscono la contraffazione:

  • è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso se non rendendolo inutilizzabile
  • è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista
  • contiene il logo SIAE stampato con un particolare inchiostro termoreagente
  • contiene informazioni che consentono di risalire a titolo dell’opera, nome del produttore, tipo di supporto, tipo di commercializzazione consentita, numerazione generale progressiva, numerazione progressiva relativa a quell’opera.

Come ottenere i contrassegni?

Se sei un produttore di supporti multimediali con contenuti protetti da diritto d’autore puoi richiedere i contrassegni (insieme alla licenza) sia online, attraverso il Portale Licenze e Contrassegni per CD e DVD, che tramite posta elettronica.

Se sei un editore librario, per attivare il Portale Licenze e Contrassegni e gestire da lì tutti i tuoi ordini invia il modulo di richiesta di adesione all’indirizzo vidimazione.MFV@siae.it.

Registrati o accedi ai Servizi Online e attiva il Portale Licenze e Contrassegni per CD e DVD. Quindi, dall’area “Crea e gestisci le tue richieste”:

  • inserisci le informazioni relative ai supporti
  • allega una scansione della copertina/fascetta del supporto

Non appena la tua richiesta verrà elaborata, riceverai una e-mail di notifica. Nel box “da pagare” del Portale, troverai l’importo da versare.

Puoi pagare con carta di credito/debito, MyBank, PayPal o con bonifico.

Riceverai i contrassegni per corriere, con spese a nostro carico.

Consulta la guida per maggiori informazioni sul servizio online.

Per richiedere la licenza e i contrassegni tramite posta elettronica invia a drmcentralizzato.mfv@siae.it i seguenti documenti:

Per supporti audio

Per supporti video

Puoi pagare con MAV o bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca: Unicredit S.p.A.
Agenzia: Roma Marconi - Piazzale Guglielmo Marconi, 24 Roma
Intestatario: SOCIETÁ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
IBAN: IT88E0200805085000103144782
BIC SWIFT: UNCRITM1B33

Riceverai successivamente una mail di conferma dell’avvenuto pagamento, insieme alla fattura.

In caso di ristampe, potrai consultare i tuoi supporti già inseriti sul Portale, per titolo o per catalogo, e inserire rapidamente la tua richiesta, oppure inviare il modulo che riceverai insieme alla prima conferma di licenza e ad ogni successiva licenza di ristampa.
La richiesta di ristampa può essere presentata fino a 5 anni dalla prima conferma di licenza.
Per ciascuna richiesta di licenza, riceverai una e-mail con l’esito della tua richiesta e l’importo da pagare.

Quanto costano i contrassegni?

I contrassegni hanno un costo unitario di € 0,031.

In caso di supporti distribuiti gratuitamente o allegati a pubblicazioni vendute senza aumento del prezzo*, il costo per ogni bollino è ridotto a € 0,0181.

L'attività di vidimazione è relativa alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, perciò non è soggetta ad IVA**.

Ricorda che il costo del contrassegno si andrà ad aggiungere all’eventuale compenso per diritti d’autore per la riproduzione su supporto di opere protette da diritto d’autore e tutelate da SIAE.

*come previsto dal DPCM 21 dicembre 2001

**come stabilito dell'art.3.4 del DPR n.633/1972

Informazioni correlate

  • Licenze e contrassegni per cd, dvd e altri supporti multimediali
  • Bollini libri
  • Importazione di cd, dvd ed altri supporti multimediali

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